Dal 1° gennaio 2023, si dispone l’obbligo, per i beneficiari del reddito di cittadinanza tenuti all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, di frequentare, per sei mesi, un corso di formazione e/o riqualificazione professionale, pena la decadenza dal beneficio per l’intero nucleo familiare.
L’erogazione del reddito di cittadinanza ai beneficiari di età tra i 18 e i 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo scolastico è, inoltre, condizionata alla frequenza di percorsi di istruzione funzionali al suo adempimento.
Inoltre, si richiede ai comuni di impiegare tutti i percettori di reddito di cittadinanza residenti che sottoscrivono un patto per il lavoro o per l’inclusione sociale, anziché solo un terzo di essi, nell’ambito di progetti utili alla collettività.
Si dispone poi che intervenga sempre la decadenza dal beneficio nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare non accetti la prima offerta di lavoro, anche se perviene nei primi diciotto mesi di godimento del beneficio.
Si prevede, inoltre, che il maggior reddito da lavoro percepito in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente, fino a 3.000 euro lordi, non concorra alla determinazione del beneficio economico.
Si dispone poi che la componente del reddito di cittadinanza riconosciuta ai nuclei familiari residenti in abitazione sia erogata direttamente al locatore dell'immobile che la imputa al pagamento parziale o totale del canone.
Infine, si dispone l’abrogazione delle norme istitutive del reddito e della pensione di cittadinanza dal 1° gennaio 2024.
Per effetto di tali misure, è ridotta di 743 milioni di euro per l’anno 2023 l’autorizzazione di spesa prevista per il finanziamento del reddito e della pensione di cittadinanza. È, invece, incrementato, di 11 milioni di euro nel 2023 e di oltre 700 milioni di euro l’anno dal 2024, lo stanziamento a favore dell’assegno unico e universale per i figli a carico. Infine, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il “Fondo per il sostegno alla povertà e all’inclusione attiva”, dove confluiscono risorse derivanti dalla soppressione del reddito e della pensione di cittadinanza, nella misura stabilita dalla Sezione II della legge di bilancio.