Il Supporto per la formazione e il lavoro


 

Video-guida interattiva verso il Supporto per la Formazione e il Lavoro



DEFINIZIONE 

 Il decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, istituisce il Supporto per la Formazione e il Lavoro e l’Assegno di Inclusione (d’ora in avanti denominati SFL e ADI), rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2023 e dal 1° gennaio 2024. 

Il SFL è una misura finalizzata a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate (art. 12 del D.L. 48/23 convertito con modificazioni dalla L. 85/23). 

Nelle misure del SFL rientrano anche il servizio civile universale ed i progetti utili alla collettività. Questi ultimi si configurano quali progetti in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche (art. 6, comma 5 bis del D.L. 48/23 convertito dalla L. 85/23). 

Il SFL prevede la corresponsione di una indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa sopra indicate, pari ad un importo mensile di 350 euro. Tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di 12 mensilità, mediante bonifico mensile da parte dell'INPS, ed è condizionato all’effettiva partecipazione alle attività formative, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate, nonché dei progetti utili alla collettività e del servizio civile universale. 

Il SFL è incompatibile con il Reddito di Cittadinanza e la Pensione di Cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione. 

I BENEFICIARI 

 Il SFL si rivolge ai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, che non hanno i requisiti per accedere all’ADI. 

I REQUISITI DI ACCESSO ALLA MISURA 

Ai fini dell’accesso alla prestazione i richiedenti il SFL devono possedere, per tutta la durata del beneficio, i requisiti di seguito descritti. 

Innanzitutto, i richiedenti devono possedere requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza come descritti dall’art. 2 comma 2, lett. a) del DL 48/23 convertito con modificazioni dalla L. 85/23. In particolare, il richiedente deve essere alternativamente: 

  • cittadino italiano o di un altro Paese dell’UE; 
  • familiare di un cittadino italiano o dell’Unione europea e titolare del diritto di soggiorno, anche permanente; 
  • cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 
  • titolare dello status di protezione internazionale.

 Possiedono i requisiti di soggiorno necessari per accedere alla prestazione anche i soggetti in possesso del certificato dello status di apolide ai sensi del D.P.R. n. 572/93. Inoltre, il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. 

Il requisito della residenza deve persistere per tutta la durata di fruizione del beneficio. 

Nella domanda è richiesta la conferma del possesso dei REQUISITI DI CITTADINANZA, SOGGIORNO E RESIDENZA. 

Il richiedente deve, altresì, possedere congiuntamente i seguenti requisiti economici:

  • ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui
  • Valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini ISEE. 
  • Patrimonio immobiliare in Italia e all’estero (come definito ai fini ISEE) non superiore a 30.000 euro, diverso dalla casa di abitazione di valore IMU non superiore a 150.000 euro. 
  • Patrimonio mobiliare (come definito ai fini ISEE: depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie) inferiore a: 

 ✓ 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente; 
8.000 euro per i nuclei composti da due componenti; 
10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo).
 
Questi massimali sono incrementati di: 
5.000 euro per ogni componente con disabilità; 
7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo. 

  • Non avere nel nucleo familiare alcun componente intestatario a qualunque titolo o nella piena disponibilità di: 
autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale per le persone con disabilità
navi o imbarcazioni da diporto ai sensi dell’art. 3 co. 1 D.lgs. n. 171/2005, nonché aeromobili di qualsiasi genere.
 
Ulteriori requisiti che il richiedente deve possedere in fase di presentazione della domanda e per tutta la durata della prestazione sono: 

  •  non essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, e non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’art. 444 c.p.p., intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta; 
  • non essere disoccupato, a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della legge 604 del 1966; 
  • assolvere il diritto-dovere all’istruzione e formazione, ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o la relativa esenzione. 
 Nella domanda è richiesta la conferma del possesso dei REQUISITI ECONOMICI. 

LA PROCEDURA DI ACCESSO AL BENEFICIO 

La domanda di SFL può essere presentata all’INPS, a partire dal 1° settembre 2023, in modalità telematica: 

  •  attraverso il sito internet istituzionale dell’INPS (www.inps.it), accedendo con SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica all’apposita sezione dedicata al SFL; 
  • tramite gli Enti Patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, a partire dal 1° settembre 2022 e presso i Centri di Assistenza Fiscale a partire dal 1° gennaio 2024. 
Oltre ai dati anagrafici e di contatto, nella domanda è richiesta la conferma del possesso di tutti i requisiti di accesso alla misura, del rispetto degli impegni, con l’indicazione delle modalità di pagamento. 

A seguito della presentazione della domanda, il richiedente deve confermare la propria iscrizione sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale (SIISL), al fine di sottoscrivere un Patto di Attivazione Digitale (PAD), autorizzando la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai Centri per l’Impiego (CPI), alle Agenzie per il Lavoro e agli enti di intermediazione ai sensi degli artt. 4 e 6 del D.lgs. 276/2003, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’art. 12 del D.lgs.150/2015. 

All'esito della verifica positiva della richiesta da parte dell’INPS e della sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD), il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente, per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato. 

Nel Patto di Servizio Personalizzato, sono indicate, quale misura di attivazione al lavoro, almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione individuate dal beneficiario. Il Patto di Servizio Personalizzato può prevedere l'adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

La convocazione del richiedente da parte del competente servizio per il lavoro può essere eseguita tramite la piattaforma del SIISL ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tal fine forniti dai beneficiari. 

 A seguito della stipulazione del patto di servizio, l’interessato potrà ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro oppure essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. L’interessato, inoltre, potrà autonomamente individuare progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli appena indicati per i quali dovrà inserire, attraverso il SIISL, le sue preferenze. 

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE 

Il beneficiario ha l’obbligo di comunicare ogni variazione dei redditi, del patrimonio immobiliare o mobiliare (anche a seguito di donazione, successione o vincite), da cui sia derivato o possa derivare il superamento dei rispettivi valori soglia. Ove nel corso di fruizione del beneficio sia intervenuta una variazione del nucleo familiare rispetto alla attestazione ISEE in vigore, è necessario presentare una DSU aggiornata, pena sempre la decadenza dal beneficio.